Domande Frequenti

Dettagli del documento

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubbico. Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessioone, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio tributi, anche via fax, il primo giorno lavorativo successivo.

Argomenti:

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento: - del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore ) - della sanzione ridotta degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione. In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributpo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto può ravvedersi: a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento : - dell'imposta dovuta - di 1/8 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento: - dell'imposta dovuta - di 1/5 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al: 3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione; 6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).

Argomenti:

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi. Costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso di immobili già assoggettati ad ICI ( fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli ) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati. Diversamente dall'ICI, l'IMU si applica anche all'abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente ( l'abitazione principale ). Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale ( cioè utilizzati per l'attività dell'impresa agricola ), già esclusi dall'ICI, sono imponibili. La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le AREE EDIFICABILI, la base imponibile è data dal " valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ", in pratica il valore di mercato. Per quanto riguarda i FABBRICATI, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto,da rivalutare del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastakle A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Nel caso di TERRENI AGRICOLI o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del tereno ( così come risulta dal catasto ), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, cha valgono solo per l'IMU: 110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 135 per tutti gli altri terreni. La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell'IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille ( tra 4,6 e 10,6 per mille ); Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille ( tra 2 e 6 per mille ); Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto ( fino all'1 per mille ). Per l'anno 2012 il calcolo dell'imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base; soltanto con la rata a saldo (17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni e versare l'importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.

Argomenti:

Possono sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà: i cittadini italiani maggiorenni (per i minori le dichiarazioni devono essere firmate dall'esercente la potestà o dal tutore); i cittadini dell’Unione Europea; i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso del permesso o carta di soggiorno.

Argomenti:

Il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (DPR 445/2000) da facoltà ai cittadini di presentare alla Pubblica Amministrazione, o a imprese che gestiscono servizi pubblici, dichiarazioni sottoscritte su fogli di carta semplice, senza marche da bollo e senza obbligo di autenticare la firma, in sostituzione di certificati ufficiali. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Le dichiarazioni non corrispondenti alla realtà sono punite dal Codice Penale.

Argomenti:

In relazione all'introduzione della nuova normativa per il controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico "Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084", utilizzare la modulistica regionale reperibile ai seguenti link: www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/50/attach/dgr_03084_790_12122011.pdf

Argomenti:

Necessaria ad ogni intervento che comporta la movimentazione di terra (scavi) Vedasi sezione La Modulistica - Urbanistica Edilizia privata

Argomenti:

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività econimiche. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Argomenti:

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Si intendono per amministrazioni pubbliche tutte le Amministrazioni dello Stato, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici) I.A.C.P. Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.). L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Argomenti:

Il passaporto italiano è un documento rilasciato ai cittadini italiani per effettuare viaggi all'estero. Il Passaporto è rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri, nella maggior parte dei casi a mezzo delega al Questore. Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Attualmente in Italia si rilascia il passaporto elettronico, il quale è dotato di particolari caratteristiche di stampa anticontraffazione e di un microprocessore inserito nella copertina. Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori. Ora il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. Le regole valgono solo per le nuove richieste mentre non riguardano i documenti rilasciati fino ad oggi, che rimarranno validi fino alla scadenza (il genitore che al compimento del 10° anno del minore non avrà ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto dello stesso sul proprio passaporto valido). In alcune questure è rilasciato il passaporto elettronico con impronta digitale. Per i minori la procedura prevede che dal 25 novembre 2009 vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età. Resta inteso che questa disposizione verrà applicata in tutte le questure che progressivamente rilasceranno questo tipo di passaporto. La domanda (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato) per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora: la Questura l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza la stazione dei Carabinieri l'ufficio postale l'ufficio comunale. N.B. Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poiché deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri. Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino Per ottenere il rilascio di un nuovo libretto di passaporto elettronico occorrono: compilare il modulo di domanda prestampato che deve essere sottoscritto davanti al pubblico Ufficiale; (da richiedersi all’Ufficio Anagrafe Comunale); numero 2 fotografie formato tessera, identiche su carta digitale a sfondo bianco come da disposizioni normative ; ricevuta di versamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine o € 45,62 per il libretto a 48 pagine (non ancora in distribuzione) sul conto corrente postale n. 67422808 intestato alla Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico” marca da bollo di Euro 40,29 cc.gg. per passaporti; (in caso di richiedente minorenne) atto di assenso di entrambi i genitori; (in caso di coniugato/convivente con figli minori) atto di assenso del coniuge/convivente; passaporto vecchio scaduto o denuncia di smarrimento/furto; Si ricorda che, anche i minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di un loro passaporto personale. Tempi necessari: 15/20 giorni per il rilascio Questura di Cuneo Il Questore - Corso Lamarmora, 71 - 15100 Cuneo telefono: 0131 310111 - fax: 0131 310666 Email: gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it Questura di Cuneo - Ufficio Passaporti Corso Lamarmora, 71 15100 (Cuneo - AL) telefono: 0131 310111 Fax: 0131 310666 Email:gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it Orari di apertura Privati: Lunedì 08:00-09:00 Mercoledì: 08:00-09:00 Venerdì 08:00-09:00 Orari di apertura Enti Esterni: Lunedì 12:30-13:30 Martedì: 12:30-13:30 Giovedì 12:30-13:30

Argomenti:

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, si superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Argomenti:

COS'E' La carta d'identità è un documento, rilasciato dal Comune Dimostrativo, che attesta l'identità del titolare. A CHI SERVE I cittadini italiani maggiori di anni 15 residenti a Dimostrativo devono presentarsi personalmente allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe); I cittadini italiani maggiori di anni 15 residenti all'estero (AI.R.E.) devono recarsi personalmente allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe); I cittadini stranieri maggiori di anni 15 residenti a Dimostrativo possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio. QUANDO SERVE E' possibile richiedere ed ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio, con la quale si può andare nei seguenti paesi: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria. COME SI FA Rilascio Carta d’Iidentità per minorenni (15-18 anni): un documento valido di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato); tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili); se la carta d'identità deve essere valida per l’espatrio, è inoltre necessario l’assenso di entrambi i genitori, che devono firmare un modulo anche separatamente presso l'ufficio comunale o compilando un apposito atto d’assenso non firmando in presenza del funzionario comunale ma allegando la fotocopia di un valido documento d’identità; nel caso in cui non ci fosse il consenso di entrambi i genitori, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Rilascio/rinnovo di Carta d’Iidentità valida per l’espatrio per maggiorenni: A. Per i soggetti maggiorenni celibi/nubili o legittimamente coniugati e non legalmente separati con o senza figli minori e per i vedovi, occorrono: tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili); la carta d’identità scaduta nel caso di rinnovo; in caso di rilascio, altro documento di identità valido o in mancanza la presenza di due persone munite di documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato B. Per i genitori naturali con figli minori, occorre, oltre ai documenti indicati al punto A: l’assenso dell'altro genitore naturale manifestato all'Ufficio Anagrafe competente al rilascio della carta di Identità; C. Per i genitori separati legalmente o divorziati con figli minori, occorre, oltre ai documenti indicati al punto A: la sentenza di divorzio o separazione nella quale si acconsente al rilascio di documenti validi per l'espatrio.Tale documento non dovrà essere stato rilasciato da oltre un anno; se non vi fosse la suddetta sentenza occorre che l’altro genitore firmi davanti all’impiegato che rilascia la carta d’identità, oppure, se non è residente nel Comune, occorre che sottoscriva una dichiarazione scritta di assenso,con firma autenticata, nel luogo in cui si trova. Nel caso in cui il coniuge non potesse/non volesse firmare per l’assenso, sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Rilascio/rinnovo di Carta d’Identità non valida per l’espatrio per maggiorenni: tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili). IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO un documento di identità; denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall’autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (e sua fotocopia nel caso non sia possibile consegnare all’ufficio la denuncia stessa). QUANTO DURA La validità della carta d'identità è stata portata a 10 anni dal Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 ed il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza. Si ricorda che, così come previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 8 del 26/06/2008, "nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: 'validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133 fino al...'". Tale timbro di proroga verrà apposto dal Comune di residenza o di dimora anche se questi ultimi non sono quelli che hanno emesso la carta d'identità.

Argomenti:

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 e il successivo “Codice dell’Amministrazione Digitale” sono state stabilite caratteristiche e modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC può aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale. Il servizio di PEC, Posta Elettronica Certificata, consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia dell’avvenuta o mancata consegna. Il servizio ha quindi i requisiti della posta raccomandata con avviso di ricevimento, ma con vantaggi, sia in termini di tempo che di costi. E’ un sistema che riguarda non solo i rapporti all’interno della Pubblica Amministrazione ma anche quelli fra essa e i cittadini.

Argomenti:

Dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi. In particolare, nella PEC si riscontra: semplicità ed economicità di trasmissione; facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali; semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca; velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna; possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web); nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale,diversamente dalla raccomandata.

Argomenti:

L'Ufficio Anagrafe ha il compito di tenere il registro della popolazione, tramite il quale si può avere una conoscenza esatta di dove risieda un cittadino del Comune e come sia composto il suo nucleo familiare. Il registro dei Anagrafe consiste pertanto in una raccolta sistematica di dati riguardanti le singole persone, i gruppi familiari e le convivenze che hanno la loro residenza nel territorio comunale. Presso questo Ufficio è possibile richiedere tutti i certificati anagrafici. AUTOCERTIFICAZIONE Dal 1° Gennaio 2012 certificazioni solo nei rapporti tra privati Dal 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa introdotte dalla “legge di stabilità per il 2012” * Legge n. 183 del 12 Novembre 2011* Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.). Ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L.183/2011. Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono Infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge. Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio:pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, concorsi pubblici, etc. A tal proposito, l’art. 45 della sopracitata L.183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato. Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’Affari, Poste Italiane, notai, etc.) che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000. Si ricorda, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n.445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.

Argomenti:

L’Ufficio Ragioneria ha il compito di garantire l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, assicurando l’assistenza e il supporto alle altre unità organizzative dell’Ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati. L'Ufficio Ragioneria, nello specifico: Svolge in particolare l’attività di programmazione, di rendicontazione e di tenuta della contabilità dell’ente; Segnala, nei limiti fissati dal regolamento di contabilità, i fatti e le valutazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio; Si occupa del trattamento economico del personale dipendente e della gestione del servizio economato istituito al fine di far fronte alle spese minute e urgenti.

Argomenti:

L’Ufficio Tecnico svolge numerose funzioni in diversi settori: Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori Pubblici e Territorio, Ambiente. L’Ufficio Tecnico, nello specifico: Cura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione del patrimonio comunale (immobili, strade, verde, ecc.); Svolge funzioni di autorizzazione, di controllo e di sanzione rispetto alle attività di edilizia privata, che si attivano con la Dichiarazione di Inizio Attività per le opere minori e con il rilascio del Permesso a Costruire per tutte le altre; Espleta le procedure per l'indizione di gare riguardanti le opere pubbliche e tutti i successivi adempimenti; Svolge funzioni amministrative in materia urbanistica, in relazione alla pianificazione e all'assetto del territorio.

Argomenti:

L'Ufficio Tributi si occupa di tutto quanto attiene la gestione delle imposte (iscrizioni, variazioni, cessazioni, accertamenti) e delle tasse comunali: Tassa Rifiuti Solidi Urbani [ TARSU ]; Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche [ TOSAP ]; Imposta Comunale sugli Immobili [ ICI ].

Argomenti:

Interventi subordinati a Permesso di Costruire (art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.): a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. La richiesta di Permesso di Costruire dovrà essere effettuata esclusivamente con il modello unico approvato con Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014. (Vedasi sezione La Modulistica - Urbanistica - edilizia privata)

Argomenti:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione E' una dichiarazione firmata che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali elencati nell'art.46 del Decreto 445/2000 e che sostituisce i relativi certificati: certificato di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile; stato di famiglia; esistenza in vita; iscrizione in albi o elenchi; nascita del figlio; decesso del coniuge; titoli di studio acquisiti; qualifiche professionali; esami sostenuti, titoli conseguiti; situazione reddituale o economica; assolvimento di obblighi contributivi; codice fiscale; stato di disoccupazione; assenza di condanne penali; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. Dichiarazione sostitutiva di notorietà Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non compresi fra quelli elencati nell’art. 46 del DPR 445/2000, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. In questa procedura, la firma deve essere apposta direttamente davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione e non deve essere autenticata, perché normalmente è presentata insieme o a seguito di una domanda. Solo nei rari casi nei quali le dichiarazioni sostitutive non siano presentate insieme o non siano collegate a una domanda, la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato (per esempio il funzionario che riceve la documentazione, o il responsabile del procedimento, oppure un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o un funzionario incaricato dal Sindaco). Anche stati, fatti e qualità personali di cui si è a conoscenza, che però riguardano altre persone, possono essere attestati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purché questa dichiarazione sia resa nell’interesse di chi la rilascia. Documenti non autocertificabili L’autocertificazione è esclusa per: certificati medici, sanitari, veterinari; certificati di origine e conformità alle norme comunitarie; brevetti e marchi; documenti inerenti l’attività giudiziaria.

Argomenti:

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'art. 24 c. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, la domanda di rilascio del certificato di agibilità. Occorre allegare alla domanda la seguente documentazione obbligatoria: a) dichiarazione del diretto Lavori che certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, così come previsto dall'art. 4 c.1 del D.P.R. 425/1994; b) Documentazione relativa il collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni della Legge 1086 del 05/11/1971 oppure dichiarazione di professionista, per interventi non soggetti a collaudo statico; c) Dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione di avvenuta presentazione, corredata dagli elaborati planimetrici; d) Documentazione relativa il rispetto delle norme di prevenzione incendi oppure certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF competente; e) Attestazione di Certificazione Energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, asseverato da Certificatore Energetico e convalidato dal SICEE ai sensi della L.R. 13 del 28/05/2007 e s.m.i. oppure dichiarazione di professionista di non assoggettabilità; f) Dichiarazione del Direttore Lavori attestante il rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato; g) Dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici rilasciate dalle imprese installatrici complete degli allegati obbligatori ai sensi dell'art. 7 comma 1 DM 37/2008; h) Dichiarazione di conformità redatta da tecnico abilitato, con la quale si attesti che le opere e/o impianti eseguiti sono stati realizzati nel rispetto della Legge 13 del 09/01/1989 e s.m.i. e del DM 236 del 14/06/1989 in materia di "disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati"; i) Dichiarazione relativa gli allacciamenti a firma di tecnico abilitato, attestante il corretto approvigionamento idrico allontanamento delle acque reflue e smaltimento rifiuti solidi; Vedasi sezione La Modulistica Urbanistica - Edilizia privata

Argomenti:

La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

Argomenti:

Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato; elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia; Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81; autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio; pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica); ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €; cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €); ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.

Argomenti:

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni. In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi. Trascorsi i 60 giorni, il Comune può intervenire: - sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci; - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività. In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

Argomenti:

Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19. DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.

Argomenti:

La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.

Argomenti:

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato. La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità. Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la Scia, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione. L'Amministrazione comunale nel termine di 60 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La SCIA, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78, ha modificato il testo dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241.

Argomenti:

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. E' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, con decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. E' commisurata alle quantità medie e qualità ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Argomenti:

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri